Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso di I.B., cittadino greco licenziato per il solo fatto di essere HIV positivo, e ha dichiarato all’unanimità che il licenziamento di un lavoratore affetto da HIV esclusivamente basato sul suo stato di salute costituisce una violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU.
La Corte EDU ha accolto il ricorso presentato da una donna, che è stata oggetto di discriminazione da parte dei datori di lavoro, per la sua gravidanza.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso presentato contro il Governo russo da un cittadino dell’Uzbekistan cui era stato negato il permesso di soggiorno sul territorio russo in base della sezione 7 del Foreign Nationals Actin quanto positivo all’HIV, dichiarando all’unanimità che la negazione del diritto di residenza in Russia basata esclusivamente sullo stato di salute del richiedente viola gli artt. 8 e 14 della CEDU.
Il 7 gennaio si è tenuta l’udienza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Lambert et autres c. France (no. 46043/14).
Nel caso Mandet v. France la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa su un caso riguardante un presunto padre biologico che voleva vedere riconosciuta in giudizio la propria paternità, nonostante l’opposizione del figlio.
Con la sentenza del 13 dicembre 2016 la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha specificato l’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 ed 8 Cedu, in un caso concernente la emissione di un ordine di rimpatrio in Georgia nei confronti di un soggetto residente in Belgio, gravemente malato, ma non in immediato rischio di vita.
Trasfondere sangue ad un testimone di Geova durante l’esecuzione di operazioni in regime di emergenza urgenza, nonostante il rifiuto del paziente stesso, costituisce violazione dell’art. 8 CEDU letto alla luce dell’art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione).
Il ricorrente è un cittadino iraniano, che – in quanto persona transgender – aveva ottenuto asilo politico in Ungheria, a causa delle possibili persecuzioni subite per l’affermazione della propria identità di genere. Su tali premesse, chiedeva alle autorità di essere identificato con il sesso maschile concretamente vissuto nella propria sfera sociale e lavorativa, anziché con quello femminile risultante dai documenti d’identità rilasciati in Iran.
La Corte EDU esamina il caso di una persona che – dopo aver ottenuto la modifica dei propri caratteri sessuali e dei propri dati anagrafici da maschili a femminili – si era vista rifiutare dal Registrar General la modifica dell’atto di nascita.
La causa prende le mosse dal rifiuto opposto dall’assicurazione sanitaria di una persona transgender (nata nel 1937) alla copertura delle spese concernenti la riassegnazione chirurgica del sesso. In particolare, la compagnia aveva preteso periodo di osservazione di due anni, esprimendo altresì dubbi sull’appropriatezza del trattamento, in considerazione dell’alto rischio di complicazioni post-operatorie dovuto all’età avanzata.